UTILIZZO DEI DRONI: IMPATTI SULLA SICUREZZA E SULLA PRIVACY
Sempre più spesso si leggono notizie di videoriprese a mezzo drone (UAS - aeromobile senza equipaggio e suo dispositivo di controllo remoto) di incontri sportivi, di manifestazioni, di monumenti storici e di aree affollate dei centri cittadini, inducendo così la convinzione che tale comportamento sia consentito.
È bene sapere che questo tipo di riprese aeree sono quasi sempre soggette a particolari e specifiche autorizzazioni e che l’utilizzo di un UAS (o per semplificazione del termine, di un Drone) presenta dei rischi, con possibili risvolti sanzionatori; è dunque fondamentale che l’utilizzo del drone avvenga nel massimo rispetto delle regole previste dalla normativa di settore.
Per operare un UAS non è infatti sufficiente essere in possesso del relativo attestato di competenza ed essere muniti di assicurazione¹, ma è necessario verificare preventivamente la zona geografica su cui si intende effettuare l’operazione di sorvolo, per evidenti ragioni di sicurezza dei luoghi e delle persone a terra².
Il Regolamento di Esecuzione UE 2019/947
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della commissione del 24 maggio 2019 indica le norme e le procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio.
L’art. 15 del predetto regolamento (UE) 947 prevede che gli Stati membri possano definire ed istituire determinate zone geografiche, vietando o regolamentando alcune o tutte le operazioni UAS.
Nel definire le zone geografiche UAS per motivi di sicurezza, anche in termini di security, tutela della riservatezza o dell’ambiente, gli Stati membri possono imporre condizioni specifiche per alcune o per tutte le operazioni UAS o consentire l’accesso solo a UAS dotati di determinate caratteristiche tecniche.
Nel nostro ordinamento è stata quindi istituita la zona geografica unica dell'UAS (circolare ENAC ATM-09A) ossia: “una porzione di spazio aereo stabilita dall'autorità competente che agevola, limita o esclude le operazioni UAS al fine di far fronte ai rischi connessi alla sicurezza, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza o all'ambiente derivanti dalle operazioni UAS”.
Ad esempio, non è consentito volare con un drone nelle vicinanze di un aeroporto o di un’aviosuperficie o, in generale, in zone segregate; a ciò si deve aggiungere il rischio per le persone sorvolate dai droni ed il loro diritto alla privacy.
È possibile consultare le zone geografiche UAS sul sito d-flight: si tratta di un portale dedicato agli operatori UAS e persegue lo sviluppo e l’erogazione di servizi per la gestione del traffico UAS e
qualsiasi attività ad essi connesse (registrazione, geo-consapevolezza, identificazione a distanza e pubblicazione delle informazioni sulle zone geografiche).
Sullo stesso portale è obbligatoria la registrazione dell’UAS, anche ai fini dell’identificazione e dell’imputazione delle responsabilità civili e penali.
Le zone geografiche UAS
Il regolamento UE 947/2019 definisce (art. 2) la zona geografica unica dell’UAS come: “una porzione di spazio aereo stabilita dall'autorità competente che agevola, limita o esclude le operazioni UAS al fine di far fronte ai rischi connessi alla sicurezza, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza o all'ambiente derivanti dalle operazioni UAS”.
Alcune zone, quali quelle che ospitano ospedali, assembramenti di persone, impianti e strutture come istituti di pena o impianti industriali, autorità governative centrali e locali, aree naturali protette o determinati elementi delle infrastrutture di trasporto, possono essere particolarmente sensibili per alcuni o per tutti i tipi di operazioni UAS.
La circolare ENAC ATM-09 individua i criteri per classificare le zone geografiche, ossia:
quelle istituite per motivi di safety, nelle vicinanze degli aeroporti (ad esempio, avio/eli/idrosuperfici), in cui sono vietate le operazioni UAS in categoria OPEN³;
quelle istituite per motivi di security, ambientali e privacy.
Le zone geografiche definite secondo i criteri della circolare ENAC ATM-09 sono mappate sul sito d-flight e l’operatore UAS deve verificare se nell’area in cui si intende volare, sono presenti aree geografiche che impongono delle limitazioni o l’esclusione di tale tipo di attività.
In caso di coesistenza di più zone geografiche nell’area di operazioni prescelta, dovranno essere rispettati tutti i limiti e le regole imposte dalle singole zone geografiche sovrapposte.
La tutela della privacy
In generale, la raccolta e la diffusione di immagini e dati personali possono avvenire solo con il consenso dei soggetti ripresi.
L’operatore UAS ha l’obbligo di segnalare la presenza del drone e deve limitarsi ad acquisire e utilizzare i dati strettamene necessari alla finalità del volo, utilizzando altresì specifiche misure per evitare il riconoscimento dei soggetti e dei luoghi accidentalmente ripresi e/o per i quali non è stato acquisito il consenso.
Se un UAS è dotato di telecamera o sensori in grado di raccogliere dati sensibili, l'operatore è considerato responsabile del trattamento dei dati e deve rispettare i seguenti principi:
Trasparenza: Informare le persone che potrebbero essere riprese dal drone. Questo può essere difficile da applicare, ma il principio richiede che ci siano segnalazioni visibili o notifiche che un drone è in uso.
Minimizzazione dei dati: Raccogliere solo i dati strettamente necessari per lo scopo previsto.
Archiviazione sicura: I dati raccolti devono essere archiviati in modo sicuro e non conservati oltre il tempo necessario.
Inoltre, ai sensi dell’art. 29 del regolamento UAS-IT dell’ENAC: laddove le operazioni svolte attraverso UAS possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), con particolare riguardo al rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5(1)(c) del predetto Regolamento.
Identificazione dei rischi e compliance aziendale
I rischi associati all'uso di droni senza un’adeguata conformità normativa sono molteplici, sia sul piano civile che su quello penale e ammnistrativo.
LXSA Legal&Tax grazie ad alle competenze di un team multidisciplinare specializzato nelle aree del diritto della Navigazione e dei Trasporti, dell’IT, della Cyber Security e Data Protection, è in grado di fornire assistenza in tutte le attività a mezzo UAS, per scopi civili e commerciali, con assistenza nella compliance aziendale, nel complesso processo di adeguamento, anche documentale, alle normative nazionali ed europee del settore UAS.
Avv. Eleonora Giuliano
1. Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004.
2. Il concetto di sicurezza in ambito aeronautico (gli UAS sono a tutti gli effetti aeromobili) attiene allo “stato in cui i rischi associati alle attività aeronautiche, correlate o direttamente a supporto delle operazioni degli aeromobili, sono ridotti e controllati ad un livello accettabile”.
3. "categoria aperta”: categoria di operazioni UAS definita all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. La categoria OPEN comprende operazioni UAS a basso rischio. Per operare in categoria OPEN non è necessario chiedere un’autorizzazione all’ENAC, ma è necessario che siano rispettati tutti i requisiti dell’ART 4 del Regolamento (EU) 2019/947.