SI' ALLA COMPENSAZIONE QUANDO I DEBITI SONO DILAZIONATI
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 20 giugno 2024 n. 136, ha chiarito che il divieto di compensazione dei crediti non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.
Nel nostro ordinamento l'utilizzo di crediti in compensazione e la preclusione allo stesso sono state e sono oggetto di molteplici previsioni normative. Si riportano di seguito le disposizioni che interessano il caso di specie.
In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a euro 10.000 per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/97 dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi (art. 121 c. 3 bis DL 34/2020). Tale disposizione è, tuttavia, rimessa, anche ai fini della decorrenza, ad un emanando regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Inoltre, in deroga all'art. 8 c. 1 L. 212/2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/97. È tuttavia possibile rimuovere del tutto il divieto procedendo a ridurre il debito verso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al di sotto del limite di legge, anche attraverso una compensazione parziale dei crediti d'imposta disponibili. In presenza di debiti dilazionati, invece, vi è sempre libertà di compensazione, sino a quando il piano di rientro non decade.