Redazione Di Clausole Statutarie
Gli operatori del settore dell’M&A, fondi e società di investimento operativi nelle operazioni di private equity o venture capital, cogliendo tali opportunità, richiedono sovente l’inserimento negli statuti delle società in cui acquisiscono partecipazioni alcune clausole volte a disciplinare il successivo disinvestimento, mutando così la sede di tali pattuizioni rispetto alla loro più tradizionale collocazione del patto parasociale.
Tale diversa collocazione, invero, comporta il beneficio dell’effetto vincolante delle clausole stesse per tutti i soci, anche futuri, e la società interessata, derivante, come noto, dalla valenza strutturale e conseguente pubblicazione dei patti sociali, opponibili anche ai terzi.
Il fenomeno interessa spesso le clausole di* tag along o drag along*, con le quali viene, rispettivamente, riconosciuto ai soci, diversi da quello che intende effettuare una determinata operazione di cessione, il diritto di profittare dell’opportunità di vendita negoziata da quest’ultimo (spesso, socio di maggioranza) per aggregarvisi pro quota (diritto di covendita o tag along), oppure il diritto del socio che negozia la cessione della propria partecipazione di trascinare gli altri soci in una vendita totalitaria o di maggioranza a parità di condizioni (diritto di trascinamento o drag along).
Ebbene, l’inserimento negli statuti sociali di clausole di questa natura, rende necessario, non solo tenere in debita considerazione i limiti normativi, anche risultanti dall’interpretazione estensiva o analogica degli interpreti, quali, in particolare, la necessità di offrire al socio di cui venga “forzato” l’exit una valorizzazione minima della partecipazione sociale oggetto di dismissione, da determinarsi in applicazione dei criteri di liquidazione definiti per il caso di recesso dalla società, ma anche provvedere a una adeguata redazione delle clausole, volta a identificare puntualmente gli aventi diritto (tutti i soci o solo taluno di essi, ad esempio individuato mediante il possesso di una determinata percentuale del capitale sociale o la titolarità di azioni di una specifica categoria o di quote aventi diritti particolari) e il perimetro delle varie fattispecie (variamente modulabile, anche con eccezioni di diversa natura).
Inoltre, la redazione di tali clausole richiede la definizione di un rapporto sistematico adeguato e funzionale tra i vari diritti e obblighi dei soci previsti in materia, coordinandoli tra loro. Occorre infatti tener conto del fatto che, nell’ambito societario nel quale le clausole vengono inserite, possono originarsi articolate complessità, in particolare per combinare e coordinare tra loro i diversi diritti che possono in ipotesi essere esercitati dai soci. Si pensi, ad esempio, al caso, spesso non adeguatamente disciplinato, in cui, in relazione a un determinato trasferimento di partecipazioni, taluno dei soci eserciti il diritto di prelazione che sia statutariamente previsto (come spesso accade), mentre talaltro socio eserciti il diritto di covendita, ipotesi in cui, in assenza di adeguate disposizioni di coordinamento, verrebbe a gravare sul socio esercitante la prelazione (in ipotesi anch’esso beneficiario del diritto di covendita statutario) l’obbligo di acquistare (oltre alle azioni oggetto di cessione del socio che abbia attivato la procedura statutaria di dismissione) anche, pro quota, la partecipazione del diverso socio che abbia esercitato il diritto di covendita.
In questo contesto, è senz’altro raccomandabile fare specifica attenzione all’ottimale redazione e coordinamento delle clausole statutarie relative ai diritti dei soci in materia di disinvestimento, di modo da evitare l’insorgere di complessità che possono ingenerare controversie, anche in sede giudiziale o arbitrale, tali da impattare sulla stessa esecuzione e tempistica delle operazioni ipotizzate.